Colgo l'occasione delle celebrazioni per il 25 aprile per delineare un pochino il mio pensiero al proposito, soprattutto a riguardo della questione dell'equiparazione fra combattenti della (fu) RSI e partigiani/soldati dell'esercito italiano cobelligerante.
Prima di tutto voglio chiarire che la mia posizione è quella del liberal-conservatore e che mi baserò prevalentemente su aspetti giuridici.
1. Chi era un legittimo combattente
Allora, per cominciare, parliamo di inquadramento dei combattenti. All'epoca erano comunemente accettati i principi delle convenzioni dell'Aia del 1909 e di Ginevra del 1929. In esse si chiariva che era legittimo combattente chi:
- Fosse identificato da un simbolo distintivo, riconoscibile a distanza;
- Portasse apertamente le armi;
- Fosse comandato da una persona responsabile degli atti dei propri subordinati; e
- Conformasse la sua azione alle leggi, agli usi e ai costumi di guerra comunemente accettati.
L'ultimo punto è naturalmente vago, in quanto gli usi e i costumi di guerra variano con l'evolvere delle situazioni, delle armi, delle tattiche, ecc.
Basti dire che, in virtù di una testimonianza apposita, non furono condannati dal Tribunale di Norimberga alcuni soldati e comandanti tedeschi che avevano portato a termine azioni clandestine (ovvero sotto falsa identità, mascherati con uniformi alleate ma che prima di iniziare l'azione avevano preso apertamente le armi) in quanto anche gli alleati avevano portato a termine delle azioni con modalità simili, e quindi queste modalità clandestine entravano a pieno titolo negli usi e costumi di guerra.
Per ragioni di analogia, anche i partigiani erano equiparati e considerati vincolati all'adozione di queste stesse regole; per di più ai sensi delle leggi di guerra dell'epoca, che vedevano praticamente i soli stati come attori, la formazione di detti reparti era giustificata dal principio della "levee en masse", per cui una popolazione indifesa, all'approssimarsi del nemico, poteva prendere spontaneamente le armi per difendere se stessa.
Se ne deduce che i partigiani che operavano in montagna normalmente rispondevano ai requisiti di cui sopra e avevano diritto ad un trattamento da regolari prigionieri di guerra, a meno che non violassero occasionalmente o costantemente qualcuno dei punti. Lo stesso si applicava ai combattenti della RSI.
Le protezioni delle convenzioni dell'Aia del 1909 e di Ginevra del 1929, invece non potevano applicarsi a colo i quali operavano in città (i SAP e diversi agenti segreti alleati e badogliani), in quanto mancavano dei requisiti dei quattro punti famosi. Normalmente, se catturati dai nazifascisti, erano considerati come spie e/o sabotatori e trattati di conseguenza. Ad esempio, gli esecutori dell'attacco di via Rasella, che scatenò l'eccidio delle Fosse Ardeatine, non erano protetti dalle leggi di guerra per le modalità del loro attacco (non avevano segni distintivi e non portavano apertamente le armi), per cui non avrebbero avuto diritto alle garanzie previste per i prigionieri di guerra e i Tedeschi avevano ragione nell'eseguire una rappresaglia per l'attacco subito.
Nel caso di violazioni dei quattro punti, la risposta era invariabilmente una rappresaglia, ovverosia una corrispondente violazione delle leggi, usi e costumi di guerra, che, per essere legalmente valida, doveva essere proporzionata e condotta appena dopo la violazione dell'avversario. Erano esclusi come oggetto di rappresaglia sia i civili delle zone occupate che i prigionieri di guerra caduti in mano alla parte offesa. E in base a quest'ultimo principio che furono condannati i responsabili delle Fosse Ardeatine e degli altri eccidi commessi da Asse e Alleati in Europa e nel mondo.
I Nazifascisti, dal canto loro, rifiutavano di considerare i partigiani come legittimi combattenti e li qualificavano come "banditi", rifiutando loro le garanzie per i prigionieri di guerra, in contrasto con accordi e convenzioni che loro stessi avevano firmato.
2. Chi era legittimato a governare
Un altro aspetto annoso e contrastato nelle querelle fra reduci delle due parti è legata al fatto che ognuna affermava che la propria parte fosse quella legittima.
I reduci della RSI lo affermano sulla base del fatto che l'Italia fosse fascista e quindi i traditori fossero il Re e i partiti e gli individui che non vollero seguire Mussolini.
Parte dei partecipanti alla parte avversa, soprattutto fra la base dei partiti comunisti e i socialisti, erano dell'opinione che fosse in atto una prima fase della rivoluzione che avrebbe spazzato via prima i fascisti e tedeschi ed infine i liberali. In quest'ottica, sia i nazifascisti che i liberali e gli alleati erano visti come nemici, da affrontare immediatamente i primi, con alleanza temporanea con il re, l'esercito, i liberali e gli alleati, per poi rivolgersi contro questi ultimi.
I liberali, con dietro il grosso del regio Esercito, riteneva che il capo dello stato fosse sempre e comunque il Re, a cui si dovessero fedeltà e obbedienza. Leggermente differente era l'ottica di altri gruppi, quali i popolari, i repubblicani e gli azionisti che concordavano con la posizione liberale per la durata della guerra, con l'opzione di cambiare lo stato delle cose per via democratica al temine di essa. In quest'ottica, i repubblichini erano nemici e traditori dello stato cui andava riservata una pena proporzionale all'entità del proprio tradimento.
Fu quindi l'alleanza fra la seconda e la terza componente che concorse nel considerare i repubblichini nemici dello stato e del popolo Italiano imponendo la diserzione e l'aggregamento a reparti partigiani (i cui quadri peraltro erano spesso costituiti da ufficiali e sottufficiali delle FF.AA datisi alla macchia dopo l'8 settembre) a chi fosse stato arruolato nelle forze armate della RSI e la morte, dopo processo da parte di un tribunale legalmente costituito allo scopo, ai prigionieri di formazioni volontarie repubblichine (GNR, X MAS e altri gruppetti vari).
3. Conclusioni
Sulla base di quanto esposto sopra, la mia posizione, concordemente a quanto dichiarato fin dall'inizio, è che, finché si combatteva, sia i partigiani di montagna che i repubblichini avessero diritto ad essere considerati combattenti legittimi e, se presi prigionieri, ad essere trattati conformemente a quanto stabilito dalle convenzioni dell'Aia del 1909 e di Ginevra del 1929. Solo successivamente, e dopo che il loro caso fosse stato esaminato e discusso da un tribunale legalmente costituito allo scopo, poteva cambiare il loro status e fatto ricadere nelle categorie di banditi/spie/sabotatori con il relativo trattamento.